NEWS LETTER DIRITTO BANCARIO a cura di LUCA PACINI
RITORNA L’ANATOCISMO BANCARIO E LA TRAPPOLA SUI MUTUI CASA
COME DIFENDERSI
Con la Legge di Stabilità si è introdotta, nel corpo del Testo Unico Bancario, la Riforma dell’anatocismo
bancario : dal 1 gennaio 2014 è cessata la legittimità della tradizionale prassi bancaria di capitalizzazione
trimestrale dei conti passivi.
Si sta consolidando un fronte giurisprudenziale univoco in tutti i Tribunali d’Italia, in particolar modo nel
Tribunale di Milano che annovera decine di sentenze dal 25 marzo 2015 al 4 ottobre 2016.
Anche il Collegio di Coordinamento dell’ABF ( la “Cassazione ” di Banca D’Italia) ha approvato questa linea,
rilevando che ” la stessa Banca D’Italia per scontata l’avvenuta entrata in vigore del divieto di
anatocismo e riconosce che la delega al Cicr riguarda solo la periodicità di contabilizzazione degli interessi
e il termine per la loro esigibilita’ “.
TUTTO PERFETTO, QUINDI?
NO, MICA TANTO
La reintroduzione dell’anatocismo è avvenuta tramite la delibera del Cicr (Comitato Interministeriale Credito e
Risparmio) del 3 Agosto 2016, intitolata ” Modalità e criteri per la produzione degli interessi nelle operazioni poste
in essere nell’esercizio dell’attività bancaria ” (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 10 Settembre 2016).
La Delibera attua le nuove norme sull’anatocismo previste dal secondo comma dell’art. 120 del Testo Unico
Bancario (TUB) , come riformato dall’art. 17-bis del DL 14 febbraio 2016, e ripristina l’anatocismo su base annua,
offrendo al debitore la scelta tra autorizzare l’addebito degli interessi sul conto corrente al momento in cui questi
divengono esigibili, dando attuazione alla loro capitalizzazione, oppure estinguerli entro 60 giorni ( 1 marzo) dal
momento in cui diventano esigibili con l’afflusso di nuovi capitali cash.
COME COMPORTARSI IN CONCRETO?
In questi giorni gli Istituti di credito stanno inviando ai correntisti lettere con cui invitano il cliente a sottoscrivere
un’autorizzazione preventiva da inviare entro il 1 marzo 2017 che le autorizza ad addebitare gli interessi, altri
costi sul conto ordinario, diversamente paventandogli, se il cliente non lo facesse, interessi di mora.
I correntisti devono quindi scegliere se autorizzare l’addebito degli interessi passivi maturati al 31 dicembre di
ogni anno, che così diventano capitale e producono altri interessi, oppure se estinguerli cash.
Ad esempio, se un conto affidato matura per ipotesi 1.000 euro di interessi conteggiati al 31 dicembre di ogni
anno, diventando esigibili entro il 1 marzo dell’anno successivo, o vanno estinti – quindi pagati con denaro cash
del correntista – oppure si aggiungono alla sorte capitale del fido, mettiamo per ipotesi 20.000 euro, che ricapitalizzano
per l’anno successivo 21.000 euro di nuovi interessi.
IL nostro consiglio è che il cliente non dovrebbe invece preventivamente autorizzare alcunchè, altrimenti, se lo
facesse, la banca capitalizzerebbe in automatico le competenze sul conto ordinario, compiendo ancora anatocismo.
Il cliente dovrebbe invece prelevare il 1 marzo di ogni anno l’importo corrispondente ( nel nostro esempio 1.000 euro)
dal conto ordinario e depositarlo sul conto interessi per pagare le competenze di 1.000 euro in esso addebitate.
SOLO IN QUESTO MODO NON SI SUBIREBBE PIù ANATOCISMO.
LA TRAPPOLA SUI MUTUI CASA
Si chiama clausola floor (pavimento) e definisce il tasso sotto il quale un prestito indicizzato non puÚ scendere,
indipendentemente dal valore del parametro di riferimento.
Fino all’inizio del 2015 quasi nessuna banca l’aveva prevista nei suoi contratti di mutuo perchÈ l’ipotesi che il
denaro potesse avere un costo negativo era considerata fantascientifica.
E invece è successo : l’Euribor a 1 mese è sotto lo zero per le rate che sono partite da Aprile 2015, quello a 3 mesi
da Agosto dello stesso anno. Questo significa che senza la clausola floor le banche devono dedurre il valore
dell’Euribor dallo Spread, ma non tutte lo hanno fatto, scegliendo invece di calcolare l’Euribor come se fosse pari a
zero, spesso accampando come motivazione che i sistemi informatici in automatico correggevano il valore
dell’Euribor.
COME COMPORTARSI ?
Per la stragrande maggioranza dei mutui, in cui il contratto non prevedeva un limite di discesa al tasso, con un
Reclamo si pUò ottenere dalla Banca la restituzione di quanto dovuto.
Per restituire le somme la banca ha due strade : la prima è riaccreditare quanto non dovuto, e qui non ci sono
questioni.
I problemi nascono quando la Banca sceglie di calcolare le somme come anticipata estinzione parziale, il
ricalcolo del piano di ammortamento è “velenoso” perchè spesso cambiano le condizioni contrattuali e si
creano i presupposti per ricorsi all’Arbitro bancario Finanziario.

info a cura di LUCA PACINI
banking advisor
0287167176