LUCA PACINI parla di anatocismo e usura bancaria

Anatocismo e usura bancaria a cura di LUCA PACINI

CARI LETTORI, Il termine anatocismo (dal greco anà – di nuovo, e tokòs – interesse) significa la capitalizzazione degli interessi su un capitale, ossia il calcolo degli interessi sugli interessi.

Un esempio di anatocismo è quello di capitalizzare cioè sommare ulteriormente al capitale prestato gli interessi ad ogni scadenza di pagamento, anche se sono regolarmente pagati nella precedente capitalizzazione. Un po’ come quando si paga l’iva su un bene già comprensivo di imposte, tasse etc (vedi le bollette).

E L’USURA BANCARIA? anatocismo e usura bancaria

Usura bancaria o usuraio è quando un tasso d’interesse è più alto del cosiddetto “tasso soglia” quello che la Banca d’Italia stabilisce, trimestralmente, come valore del tasso massimo d’interesse, denominato “tasso soglia”, che le banche possono applicare ai loro clienti, quando gli stessi richiedano un mutuo, un prestito, un fido in conto corrente, un leasing.

Quando avviene il superamento del tasso soglia stabilito dalla Banca d’Italia, si verifica un caso di usura bancaria; in questa circostanza, i clienti che l’hanno subita possono richiedere la restituzione delle somme indebitamente pagate, come recita l’art. 1815.c.c. e l’annullamento anche degli interessi futuri.

COME FACCIO A  CAPIRE SE ESISTE  ANATOCISMO O USURA BANCARIA?

Per accertare la presenza di anatocismo o usura bancaria nel proprio conto corrente bancario occorre acquisire gli estratti conto scalari trimestrali,aelaborare una preanalisi degli scalari e far certificare l’esito della preanalisi da un ente o studio accreditato.anatocismo e usura

Per le controversie in materia bancaria è prevista la Mediazione civile ed è condizione obbligatoria prima dell’eventuale ricorso giudiziario: ciò significa che è possibile rivolgersi al giudice ordinario solo dopo aver tentato la via della mediazione.

ANATOCISMO E USURA BANCARIA: LA MEDIAZIONE CIVILE COME RIMEDIO

I costi di un procedimento di mediazione sono solo una frazione di quelli di una causa, e i tempi sono stabiliti per legge in un massimo di tre mesi contro gli anni di un giudizio ordinario.

Gran parte del contenzioso civile in materia di contratti bancari e finanziari è relativo agli interessi passivi computati per gli affidamenti, i finanziamenti e i mutui. Se l’applicazione di tassi d’interesse illeciti è suffragata da una perizia ben fatta, ottenerne il rimborso è senz’altro possibile tramite la Mediazione civile.

 

 

Anatocismo e usura bancaria su carte “revolving”: anatocismo e usura bancaria

l’uso sempre più frequente di questa forma di finanziamento, dovuta anche alla facilità con la quale si può accedere al prestito, ha portato ad un aumento esponenziale dell’offerta da parte di istituti di credito e finanziarie; si tratta, però, di prodotti con tassi d’interesse passivo molto elevati, nei quali molte volte si sono riscontrati casi di anatocismo e usura bancaria.
Anatocismo e usura bancaria su swap e derivati: anatocismo e usura bancaria

swap e derivati sono strumenti finanziari il cui valore è collegato al valore di uno o più parametri finanziari sottostanti (detti underlying). I più comuni prodotti derivati sono:

  • swap di interessi (Interest Rate Swap, IRS
  • swap di valute (Currency Swap, CS
  • swap di commodities: Un esempio comune sono gli swap sul prezzo del petrolio (Oil swaps);
  • swap di protezione dal fallimento di un’azienda (Credit Default Swap, CDS),
  • hedging: riduzione (fino all’annullamento) di una potenziale perdita (rischio finanziario);
  • trading: profitto sulla variazione di prezzo (nel tempo), assumendo un rischio finanziario.
    Tutti i flussi si eseguono in un unico mercato;
  • arbitraggio: profitto sulla differenza di prezzo fra due mercati (in un dato tempo).
    Si acquista in un mercato, e si vende il derivato o il sottostante in un altro.

Nel documento descrittivo dell’operazione l’ente emittente (spesso la banca) indica i casi in cui la banca paga il cliente in virtù del contratto derivato.

 

Quando si dice che il derivato è “disequilibrato”? anatocismo e usura bancaria

Quando la condizione in cui la banca deve pagare il cliente:

  • non esiste;anatocismo e usura bancaria
  • esiste ma in casi difficilmente verificabili;anatocismo e usura bancaria
  • il derivato in concreto addirittura non protegge dall’oscillazione.

In queste ipotesi si dice che il contratto non è equilibrato ed è in forte sfavore del cliente.

RIMEDI ALL’ANATOCISMO E ALL’USURA BANCARIA SU CONTI CORRENTI E MUTUI

 

La sentenza della corte di Cassazione del 20 febbraio 2003 n. 2593 è molto chiara a riguardo: “Occorre, in primo luogo, rilevare che in ipotesi di mutuo per il quale sia previsto un piano di restituzione differito nel tempo, mediante il pagamento di rate costanti comprensive di parte del capitale e degli interessi, questi ultimi conservano la loro natura e non si trasformano invece in capitale da restituire al mutuante, cosicché la convenzione, contestuale alla stipulazione del mutuo, la quale stabilisca che sulle rate scadute decorrono gli interessi sulla intera somma integra un fenomeno anatocistico, vietato dall’art. 1283 c.c.”. In generale tuttavia gli istituti di credito applicano gli interessi di mora su tutta la quota di debito (capitale e interessi), di fatto ignorando la legislazione vigente.

La Sentenza n° 24418 del 02 Dicembre 2010 emessa dalla Suprema Corte di Cassazione riunitasi a Sezioni Unite, ha affermato che l’azione di ripetizione, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta a prescrizione decennale decorrente, qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, dalla data in cui è stato estinto il saldo di chiusura del conto in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Dichiarata la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale, contemplata nel contratto di conto corrente bancario, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall’art. 1283 c.c., gli interessi a debito del correntista devono essere calcolati senza operare capitalizzazione alcuna.

L’anatocismo era considerato, fino a poco tempo fa, del tutto lecito, nonostante l’art. 1283 del codice civile preveda dei limiti ben precisi per la sua applicazione: “In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi”.

In sostanza, l’inserimento di una clausola che preveda l’anatocismo in un rapporto di conto corrente bancario può essere considerata lecita solamente se l’anatocismo sia considerato, da sempre, come una usanza pacificamente accettata sia dai clienti che dalle banche (cosiddetto uso normativo).

Di recente la Cassazione, cambiando orientamento, con le sentenze 16/03/1999 n. 2374, 30/03/1999 n. 3096 e 11/11/1999 n. 12507, invece ha stabilito che l’anatocismo non è un uso accettato e considerato come lecito dai clienti che lo ritengono invece come una vessazione delle banche, un male minore da subire per poter aprire un conto corrente.

In altre parole significa che oggi gli interessi sugli interessi, comunemente applicati da tutte le banche nei contratti di conto corrente passivi, sono da considerare del tutto illeciti e quindi debbono essere integralmente restituiti ai correntisti dall’inizio del rapporto di conto corrente.

Sono ormai numerosi i provvedimenti di tutti i Tribunali d’Italia che, sulla scia delle sentenze della Cassazione – che sino ad oggi ha sempre confermato il rivoluzionario indirizzo antibancario – hanno imposto la restituzione degli interessi anatocistici ai correntisti.

USURA BANCARIA E LEGISLAZIONE: LA GIURISPRUDENZA MUOVE IMPORTANTI PASSI IN FAVORE DEI CONSUMATORI

Le motivazioni di una prima sentenza, emessa nel dicembre 2011 dalla Corte di Cassazione in merito all’usura bancaria, hanno aperto alle aziende a ai privati cittadini la strada del risarcimento civile.

La sentenza, nonostante l’assoluzione di tre banchieri, ha comunque configurato la possibilità di ottenere il risarcimento per la scorretta applicazione della commissione di massimo scoperto, quando la stessa va a generare tassi usurari.

Come si legge nella motivazione della sentenza, “Le circolari e le istruzioni della Banca d’Italia non rappresentano una fonte di diritti ed obblighi e nella ipotesi in cui gli istituti bancari si conformino ad una erronea interpretazione fornita dalla Banca d’Italia in una circolare, non può essere esclusa la sussistenza del reato di usura sotto il profilo dell’elemento oggettivo”.

La stessa corte, nell’esaminare le nuove norme di regolamentazione del mercato creditizio, che hanno elevato il T.E.G. (Tasso Effettivo Globale) di credito, ha stabilito che banche e finanziarie non possono avvalersi di tali normative in caso di denuncia da parte di imprese o privati che accusino l’applicazione di interessi usurari.

Sempre la Suprema Corte di Cassazione, in una storica sentenza del 2013, ha ribadito la conseguenza di comportamenti scorretti tenuti da istituti di credito e finanziarie: “se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”.

Come conseguenza diretta di questa sentenza, in molti contratti di mutuo nei quali erano stati applicati tassi di mora molto elevati, applicazione che dava luogo a casi acclarati di usura bancaria, l’accertamento –seguito all’opposizione al decreto ingiuntivo– dell’esistenza di questa pratica illecita ha portato l’autorità giudiziaria a concedere provvedimenti di sospensiva dell’atto di pignoramento degli immobili.

Inoltre, qualora venissero riscontrate anomalie finanziarie nei contratti da parte degli ispettori della Banca d’Italia , Banche e finanziarie possono venire sanzionate economicamente anche per importi significativi, soprattutto a seguito dell’accertamento di applicazione di tassi di interesse inquadrabili nell’usura bancaria.

 

 

NORMATIVA: anatocismo e usura bancaria

Art. 1283 c.c.: Anatocismo – In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi (att. 162).

Non consta, infatti, che le Banche agiscano sulla scorta di un uso normativo consolidato sin dalla data di entrata in vigore del codice civile, unica condizione in base alla quale la clausola anatocistica possa considerarsi valida.

Le Banche, del resto, non possono invocare in loro favore alcun “uso” formatosi e consolidatosi dopo l’entrata in vigore del codice civile, posto che nel nostro ordinamento, i c.d. usi “contra legem” non sono tollerati, come si desume agevolmente – ed a tacer d’altro – dall’art. 1 delle preleggi sulle fonti del diritto e la loro gerarchia.

 

Se ritieni che la tua banca ti abbia addebitato interessi anatocistici e vuoi ricevere maggiori informazioni su come ottenerne il rimborso con la mediazione, compila e invia il modulo di richiesta informazioni presente a lato in questa pagina.

 

LUCA PACINI
LUCA PACINI

a cura di LUCA PACINI

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