Cos’è la CAI ( Centrale d’Allarme Interbancaria) e quali dati raccoglie? Come funziona il procedimento di protesto e segnalazione cai?

La Centrale d’Allarme Interbancaria è l’archivio informatico che raccoglie i dati di assegni non pagati o delle carte di credito irregolari (CARTER) cioè utilizzate in maniera non regolare e anche protestatioppure oggetto di furto smarrimento.

La CAI vieneaggiornata e consultata da Banche, Uffici Postali e finanziarie ed operatori del credito in generale

In tale archivio sono raccolte:

– Le generalità (dati anagrafici, codice fiscale, domicilio) dei soggettiche emettono assegni non coperti art. 2 da fondi o privi di autorizzazione art. 1 il caso più grave poichè interviene anche le gravi sanzioni della legge 386/90 (La Prefettura segnala da 2 a 5 anni)

– Gli estremi identificativi (coordinate, numero di assegno, importo) degli assegniemessi privi di provvista e/o senza autorizzazione;

– La generalità dei soggetti anche come titolari di impresaa cui è stata revocata l’autorizzazione all’emissione di carte di credito o di debito (bancomat) perché, ad esempio, hanno utilizzato importi che superano il fido concesso;

– I dati delle carte di pagamento (emittente, numero, scadenza) che non sono utilizzate poiché revocate nell’utilizzo e quindi segnalati nel circuito CARTER per almeno 24 mesi con la conseguente revoca di qualsiasi carta posseduta o fido di conto;

– Le eventuali sanzioni amministrative applicate in caso di emissione di assegni senza autorizzazione e/o fondi a copertura (ASA) (ASP) (CAPRI);

Protesto: procedimento

Nel caso di un assegno privo di fondi, viene normalmente attiva la procedura di protesto. Il debitore che ha emesso l’assegno viene avvisato dell’inizio di tale procedura con una raccomandata con ricevuta di ritorno o con un telegramma entro 10 giorni dalla presentazione all’incasso dell’assegno.

Dopo questo avviso, il soggetto ha un cosiddetto “periodo di preavviso” di 60 giorni per poter pagare senza essere iscritto al CAI (tale beneficio del termine viene concesso solo qualora il soggetto non sia già stato protestato). In realtà non sono 60 precisi ma 60+7 o 60+15 se fuori piazza.

Se l’assegno protestato viene pagato regolarmente, occorre dimostrare il pagamento all’ufficiale giudiziale che ha elevato il protesto entro i 60 giorni successivi per evitare di incorrere in sanzioni amministrative.

Qualora il debitore invece non paghi entro i 60 giorni, sarà inserito nel CAI e vi rimane iscritto per 6 mesi, anche se successivamente dovesse provvedere a pagare l’assegno regolarmente. Ma come già detto esiste poi la più grave delle segnalazioni, quella della Prefettura ossia da 2 a 5 anni che viene irrogata dopo circa un ulteriore anno dalla decadenza del primo blocco cai (e nessuno te lo dice, vedasi legge 386/90)

In tal caso, il soggetto viene segnalato al Prefetto di competenza che notifica al debitore protestato il procedimento amministrativo in corso, entro  90 giorni dalla segnalazione, e gli concede 30 giorni per porre delle osservazioni a sua difesa. Eventualmente, al termine del procedimento, il Prefetto irroga una sanzione economica. Tale sanzione varia in proporzione all’importo dell’assegno. Insieme ad essa viene emesso il divieto di emettere assegni per un periodo variabile da 2 a 5 anni.

Entro e non oltre i 5 anni successivi [, viene emessa l’ingiunzione di pagamento (con cui viene chiesto il pagamento della sanzione). Contro l’ingiunzione si può fare opposizione entro 30 giorni dalla sua notifica. In caso di mancato accoglimento dell’opposizione, entro i successivi 5 anni verrà notificata una cartella esattoriale, a meno che non si sia già spontaneamente provveduto a pagare la sanzione.

La cancellazione del protesto può essere ottenuta, anche se si è pagato regolarmente, solo dopo 1 anno dal protesto, senza che ci siano stati nuovi protesti. È necessario rivolgersi al tribunale e successivamente alla camera di commercio.

Anche se non viene attivata la procedura di protesto, in caso di assegni impagati, il soggetto è comunque iscritto al CAI su segnalazione diretta della Banca o dell’ufficio postale.

Consultazione della CAI

Chiunque sia interessato personalmente a controllare la presenza dei propri dati presso la CAI, può chiederne la consultazione; lo può fare tramite le filiali della Banca (d’Italia ed in tal caso la consultazione è gratuita) oppure mediante apposite agenzie,dietro pagamento del relativo servizio e comunque con la compilazione di un apposito modulo.

Cancellazione dalla CAI

In caso di assegni irregolari impagati,la segnalazione alla CAI viene automaticamente cancellata dopo 6 mesi dalla sanzione di revoca dell’emissione di assegni fermo restando quanto già detto per la Prefettura-

In tutti gli altri casi non vi sono dei termini prestabiliti ed occorre chiedere la cancellazione mediante un’apposita messa in mora, motivandone l’errata, illecita o illegittima segnalazione e rivolgendosi direttamente all’ente segnalante MA… si consiglia vivamente di farlo solo tramite un esperto del credito o tributarista specializzato in diritto bancario.

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